La Fondazione > Statuto
Art.1
Costituzione della Fondazione. denominazione, sede
E' costituita la fondazione di partecipazione senza scopo di lucro "Genova Palazzo Ducale
Fondazione per la Cultura", di seguito denominata "Fondazione" con sede in Genova.
Art. 2
Fondatori, Partecipanti e Sostenitori
Il primo Fondatore è il Comune di Genova.
E’ parimenti primo Fondatore istituzionale la “Fondazione Regionale per la Cultura e lo Spettacolo”, ente costituito dalla Regione Liguria ai sensi della Legge Regionale 31 ottobre 2006 n. 33, “T.U. in materia di cultura” e successive modificazioni ed integrazioni.
Sono Fondatori successivi della Fondazione, previa approvazione del Consiglio Direttivo, i soggetti pubblici o privati che, entro due anni dalla costituzione, abbiano formulato richiesta di adesione, ovvero siano stati proposti da almeno uno dei primi Fondatori istituzionali.
Sono Partecipanti della Fondazione, previa approvazione del Consiglio Direttivo, i soggetti pubblici o privati che contribuiscono alla progettazione e alla realizzazione dei programmi della Fondazione con importanti donazioni, erogazioni di denaro o attività di particolare rilievo.
Sono Sostenitori della Fondazione, previa approvazione del Consiglio Direttivo, i soggetti pubblici e privati che contribuiscono allo svolgimento delle attività mediante l’erogazione di contributi finanziari in denaro annuali o pluriennali, la fornitura a titolo gratuito di attività, beni materiali o immateriali.
Art. 3
Finalità e scopo della Fondazione
La Fondazione, centro di ideazione e produzione di cultura, persegue finalità di promozione culturale, promuovendo, realizzando e partecipando ad iniziative ed eventi culturali, artistici e sociali di ambito e di rilevanza locale e/o nazionale ed internazionale, anche attivando forme di collaborazione con altri soggetti pubblici e privati.
La Fondazione promuove la crescita culturale della comunità locale, anche allo scopo di contribuire allo sviluppo sociale ed economico del territorio genovese e ligure.
La Fondazione valorizza, operando in ambito locale, nazionale ed internazionale e perseguendo obiettivi di efficacia e di efficienza, il patrimonio culturale del territorio, tangibile ed intangibile, in coerenza e continuità con la storia della comunità e con le vicende legate alla creazione degli Istituti di conservazione e di ricerca, dei Musei e di Palazzo Ducale.
La Fondazione stimola e sostiene l’innovazione culturale e la creatività, favorendo e facilitando il diritto alla cultura e la partecipazione di tutti i cittadini, in particolare i giovani, promuovendo una città creativa e interculturale, in collaborazione con il Comune, con il sistema educativo e formativo e con altri soggetti pubblici e privati, in coerenza con gli strumenti di pianificazione e sviluppo del territorio.
La Fondazione, operando in ambito culturale, sviluppa e consolida l’immagine di Genova e della Liguria a livello nazionale e internazionale, collaborando con i soggetti pubblici e privati.
La Fondazione promuove una programmazione culturale coordinata, finalizzata alla realizzazione di reti nazionali e internazionali tra istituzioni e altri soggetti pubblici e privati.
Art. 4
Attività della Fondazione
La Fondazione gestisce gli spazi di Palazzo Ducale affidati dal Comune di Genova, con facoltà di destinarli ad attività culturali, espositive, commerciali, di somministrazione e di servizi, ai fini della valorizzazione di detti beni e spazi, secondo i principi dettati dalla normativa vigente in materia di beni culturali.
La Fondazione svolge ogni attività utile al perseguimento degli scopi di cui all’art.3;
in particolare può:
- - svolgere attività di supporto in ambito culturale a Fondatori, Partecipanti e Sostenitori;
- - assumere la gestione di musei, istituzioni e spazi culturali, ville e parchi storici.
- - ideare, organizzare, promuovere e finanziare attività e programmi di ricerca, studio e didattica;
- - ideare e organizzare itinerari culturali;
- - promuovere e finanziare attività di educazione permanente e di formazione;
- - promuovere e organizzare mostre, esposizioni, seminari, convegni di studio, anche a livello internazionale;
- - organizzare forme di comunicazione, di dibattito e di confronto culturale, anche attraverso attività di produzione di pubblicazioni editoriali;
- - svolgere le attività commerciali inerenti ai servizi aggiuntivi di musei e istituzioni culturali;
- - svolgere attività di commercializzazione anche con riferimento a prodotti editoriali, multimediali, audiovisivi, gadget e simili;
- - fornire servizi a terzi, anche di carattere commerciale;
- - progettare e realizzare interventi di riqualificazione, anche di carattere edilizio e strutturale,sui beni immobili;
- - partecipare, anche in veste di fondatore, ad associazioni, fondazioni, comitati e, più in generale, istituzioni pubbliche o private, comprese società di capitali, che perseguono finalità coerenti con le proprie;
- - collaborare con enti pubblici o soggetti privati anche stipulando con essi accordi, convenzioni e contratti di qualsiasi natura e durata utili al perseguimento delle proprie finalità; in particolare può, tra l’altro, stipulare contratti e convenzioni per l’affidamento in gestione a terzi di parte delle attività proprie della Fondazione, e per l’affidamento da parte di terzi di attività e servizi;
- - svolgere ogni altra attività ausiliaria, connessa, strumentale e complementare o comunque utile al perseguimento delle proprie finalità;
- - svolgere ogni altra attività, anche commerciale, allo scopo di garantire l’equilibrio economico e finanziario.
L’attività della Fondazione è vigilata ai sensi di legge.
Art. 5
Patrimonio della Fondazione
Il patrimonio della Fondazione, destinato al perseguimento delle finalità proprie, è costituito:
- - dal fondo di dotazione composto dal patrimonio netto risultante dal bilancio di trasformazione della Palazzo Ducale S.p.A. e dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi effettuati dai Fondatori, dai Partecipanti o da altri a tale finalità;
- - dai conferimenti successivi in proprietà o in uso di denaro o beni mobili o immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, provenienti dai Fondatori o da altri partecipanti, espressamente destinati all’incremento del patrimonio;
- - dai beni immobili, mobili e somme che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, espressamente destinati all’incremento del patrimonio;
- - dalle rendite o utili derivanti da attività accessorie, che con delibera di Consiglio siano destinati a preservare o incrementare il patrimonio.
Art. 6
Entrate e Fondo di Gestione
Le entrate della Fondazione, finalizzate al fondo di gestione per il funzionamento della Fondazione stessa ed alla realizzazione dei suoi scopi, sono costituite da:
- - rendite e proventi derivanti dalla gestione del patrimonio come definito al precedente articolo 5;
- - contributo ordinario annuale del Primo Fondatore
- - versamenti e contribuzioni dei Fondatori, dei Partecipanti e dei Sostenitori della Fondazione non destinati dagli stessi a patrimonio;
- - contribuzioni, elargizioni, sovvenzioni o altre liberalità da parte di terzi, non destinati a patrimonio, ivi compresi i contributi provenienti da enti pubblici;
- - ricavi delle attività, anche commerciali, principali, accessorie, strumentali e connesse, di cui al precedente articolo 4.
Le entrate suddette saranno interamente impiegate per il funzionamento e per gli scopi della Fondazione, nell’esercizio al quale i redditi si riferiscono o in quelli successivi.
In caso d’investimento finanziario il Consiglio Direttivo della Fondazione provvederà all’investimento del denaro nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.
È fatto tassativo divieto di distribuire sotto qualsiasi forma, anche indiretta, utili, avanzi di gestione e riserve patrimoniali, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge.
Art. 7
Organi
Sono organi della Fondazione:
il Comitato dei Fondatori
il Consiglio Direttivo
il Presidente
il Comitato Tecnico-scientifico
il Collegio dei Revisori dei Conti
l’Assemblea dei Partecipanti e dei Sostenitori
il Direttore
Art.8
Il Comitato dei Fondatori
Il Comitato dei Fondatori è composto da 2 rappresentanti nominati dal primo Fondatore e 1 rappresentante per ciascun Fondatore successivo. I rappresentanti sono nominati dagli Enti in base alle regole vigenti in materia presso le rispettive organizzazioni.
Elegge al suo interno il proprio Presidente tra i rappresentanti espressi dal Comune.
Il Comitato dei Fondatori si riunisce su richiesta del Presidente o del Consiglio Direttivo e delibera a maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Comitato dei Fondatori, garante del perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione, in particolare :
- - determina la composizione del Consiglio Direttivo sulla base di quanto stabilito dall’art.9;
- - nomina il Presidente e i restanti due membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- - determina i compensi del Presidente e per le eventuali deleghe dei membri del Consiglio Direttivo, previsti all’art. 9;
- approva le eventuali modifiche agli articoli 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 17,18,19 del presente Statuto, previo mandato degli Enti di appartenenza;
- - esercita le prerogative di garante del perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione in casi di particolare gravità, quali quelli previsti all’art.18 del presente Statuto.
Qualora il numero dei Fondatori fosse superiore a quattro, il primo Fondatore Comune di Genova ha facoltà di nominare ulteriori propri rappresentanti al fine di mantenere analogo equilibrio nella rappresentanza.
La carica di membro del Comitato dei Fondatori è ricoperta a titolo gratuito.
Art.9
Il Consiglio Direttivo
La Fondazione è amministrata da un Consiglio Direttivo.
Nella sua configurazione minima è costituito da 3 membri nominati dal Comune di Genova.
Il Consiglio nella sua configurazione ordinaria è costituito da:
- 3 rappresentanti nominati dal Comune di Genova;
- 1 rappresentante nominato dalla Fondazione regionale di cui al precedente art.2;
- 1 rappresentante nominato dall’Assemblea dei Partecipanti e dei Sostenitori
Qualora si riscontri l’esigenza di ampliare la composizione del Consiglio allo scopo di garantire la rappresentanza di Fondatori, Partecipanti e Sostenitori, spetta al Comitato dei Fondatori stabilire l’aumento dei rappresentanti di essi all’interno del Consiglio Direttivo fino ad un massimo di 4. Tale ampliamento comporterà l’aumento proporzionale del numero dei rappresentanti nominati dal Comune, fino ad un massimo di 6.
La durata della carica del Consiglio Direttivo coincide con quella del mandato del Sindaco; conseguentemente tutti i membri, anche se nominati in periodi diversi, decadranno alla scadenza del mandato medesimo, rimanendo in carica per l’ordinaria amministrazione fino a quando il Sindaco non provvederà alla nuova nomina e comunque per un periodo non superiore ai sei mesi.
Art.10
Attribuzioni e compiti del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, in particolare:
- elegge il Presidente a maggioranza dei componenti tra i membri nominati dal Comune di Genova;
- esercita funzioni di indirizzo, programmazione e controllo;
- delibera eventuali modifiche dello Statuto ad eccezione degli articoli 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 17,18,19;
- delibera i criteri e le modalità della partecipazione alla Fondazione di altri enti o organismi in qualità di Fondatori successivi, Partecipanti e Sostenitori;.
- delibera l’ammissione alla Fondazione di Fondatori successivi, Partecipanti e Sostenitori e l’eventuale cessazione dalla qualifica;
- approva il bilancio di previsione, il bilancio consuntivo e tutti i documenti previsionali e programmatici;
- stabilisce i criteri generali in materia di assunzioni del personale, fermo restando che le assunzioni a tempo indeterminato dovranno essere attuate attraverso procedure di selezione ad evidenza pubblica;
- nomina e revoca il Comitato Tecnico-scientifico;
- approva l’accettazione di donazioni, eredità, legati;
- approva i regolamenti;
- promuove azioni nanti gli organi giurisdizionali ed adotta le deliberazioni necessarie per promuovere arbitrati;
- nomina e revoca il Direttore della Fondazione, determinandone compenso e durata dell’incarico. Qualora non si tratti di incarico a persona già dipendente della Fondazione, l’assunzione dovrà avvenire a mezzo di procedure di selezione ad evidenza pubblica.
Partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo il Direttore della Fondazione, i Direttori alla Cultura dei primi Fondatori istituzionali e il Dirigente del Settore Musei del Comune di Genova o chi ne esercita le funzioni.
E’ facoltà del Consiglio Direttivo istituire un Comitato Esecutivo di Gestione e/o conferire deleghe per singole aree di intervento anche costituendo specifici “tavoli” con l’eventuale coinvolgimento di membri esterni.
Il Consiglio Direttivo resta in carica così come prescritto al precedente articolo 9, per la durata del mandato amministrativo del Sindaco.
La carica di membro del Consiglio Direttivo è ricoperta a titolo gratuito, salvo il ruolo di Presidente e di eventuali deleghe particolari, il cui compenso è stabilito dal Comitato dei Fondatori.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente; si riunisce almeno due volte all’anno ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta scritta di almeno tre componenti.
Le sedute del Consiglio Direttivo si tengono di regola presso la sede della Fondazione.
L’avviso di convocazione, con indicazione degli argomenti da trattare, viene inviato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, ai Consiglieri ed al Collegio dei Revisori dei Conti almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione. Nel caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire con semplice preavviso di quarantotto ore.
Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e le relative deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi per i quali è prevista una maggioranza diversa; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Art.11
Il Presidente
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei componenti tra i membri nominati dal Comune di Genova.
Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione.
Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento della Fondazione.
Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo con diritto di voto, stabilendone l’ordine del giorno.
Il Presidente convoca e presiede senza diritto di voto l’Assemblea dei Partecipanti e dei Sostenitori.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne assume le funzioni il Consigliere più anziano di età tra quelli nominati.
Art. 12
Il Comitato Tecnico-scientifico
Il Comitato Tecnico-scientifico è composto dal Direttore della Fondazione, dal Direttore della Cultura del Comune di Genova, dal Dirigente del Settore Musei del Comune di Genova, o da chi ne esercita le funzioni, e dai Responsabili dei Musei civici e degli Istituti civici di conservazione e ricerca individuati dal Consiglio Direttivo, e da eventuali altri membri, scelti e nominati dal Consiglio Direttivo tra personalità italiane e straniere particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio in ambito culturale.
Il Comitato ed i singoli componenti, su richiesta del Direttore, del Presidente e del Consiglio Direttivo svolgono attività di alta consulenza formulando proposte e fornendo indicazioni e pareri in ordine ai programmi e alle attività della Fondazione per quanto attiene allo specifico ambito tecnico – scientifico.
Il Comitato Tecnico–scientifico si riunisce almeno una volta nell’anno, su convocazione del Presidente.
Art.13
Il Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri nominati dal Comitato dei Fondatori, che nomina altresì il Presidente e dura in carica 3 anni.
I membri del Collegio devono essere in possesso dei requisiti professionali per l’esercizio del controllo legale dei conti ed essere iscritti nell’apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.
Il Collegio dei Revisori vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione e, in particolare, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.
I membri del collegio partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Essi possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere notizie su questioni generali o specifiche.
Il Collegio dei Revisori informa direttamente il Comune di Genova, la “Fondazione regionale per la cultura e lo spettacolo” e gli altri eventuali Fondatori successivi, dandone comunicazione al Consiglio Direttivo, di tutti gli atti o fatti che possano costituire irregolarità di gestione ovvero violazione di norme che disciplinano l’attività della Fondazione.
Art.14
L’Assemblea dei Partecipanti e dei Sostenitori
L’assemblea è costituita dai Partecipanti e dai Sostenitori della Fondazione.
Si riunisce di norma una volta nell’anno o ogni qualvolta il Presidente della Fondazione decida di convocarla per fornire informazioni sull’andamento delle attività della Fondazione e/o formulare eventuali proposte finalizzate al perseguimento degli scopi della stessa.
L’Assemblea è presieduta senza diritto di voto dal Presidente della Fondazione, che provvede alla sua convocazione.
L’Assemblea nomina uno o più rappresentanti nel Consiglio Direttivo, secondo le regole di cui all’art.9.
Art.15
Il Direttore
Il Direttore, nominato dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta del Presidente, deve essere dotato di specifica e comprovata esperienza nella gestione in ambito culturale. Qualora non si tratti di persona già dipendente della Fondazione, l’assunzione dovrà avvenire a mezzo di procedure di selezione ad evidenza pubblica
Il Direttore è preposto all’esercizio delle funzioni di amministrazione e di gestione della Fondazione, con esclusione delle attribuzioni e dei compiti del Consiglio Direttivo di cui al precedente art 10.
Il Direttore partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di tutti gli organi della Fondazione.
La durata in carica e l’emolumento del Direttore sono determinati dal Consiglio Direttivo.
Art. 16
Esercizio e Bilancio
L’esercizio ha inizio il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio preventivo, finanziario ed economico, annuale e pluriennale, nonché il documento programmatico annuale e pluriennale relativo alle attività da svolgersi nell’esercizio successivo.
Al termine di ogni esercizio, di norma entro il 30 aprile e comunque non oltre il 30 giugno, il Consiglio Direttivo approva il bilancio consuntivo di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa, dalla relazione sulla gestione e da ogni altro documento richiesto dalla normativa vigente, acquisita la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.
La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.
Art. 18
Scioglimento, estinzione, liquidazione
La Fondazione si scioglie:
1) per volontà del primo Fondatore;
2) per decisione del Comitato dei Fondatori, quando:
- la Fondazione si trovi nell’impossibilità di perseguire il suo scopo;
- si siano verificate perdite nel patrimonio di eccezionale gravità;
- risultino gravi e ripetute violazioni della legge e dello statuto;
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge.
Per l’esecuzione di quanto necessario alla liquidazione i Fondatori nominano un liquidatore.
In caso di scioglimento ed estinzione il patrimonio ritorna a disposizione dei Fondatori in proporzione a quanto conferito, fermo restando che ove trattasi di patrimonio mobile e immobile assoggettato al regime giuridico dei beni culturali, questo tornerà a disposizione del soggetto conferente secondo i principi posti dalla normativa vigente in materia di tutela e valorizzazione di detti beni.
Art.19
Rinvio
Per quanto non espressamente indicato nel presente Statuto si applicano le norme di legge e le disposizioni del Codice Civile.














